Art.1 – Costituzione, ragione sociale, appartenenza
- E’ costituita una società per azioni denominata BPP Service S.p.A.”.
- La Società fa parte del gruppo bancario “Banca Popolare Pugliese”, di cui è capogruppo la Società cooperativa a responsabilità limitata Banca Popolare Pugliese.
- Come tale essa è tenuta all’osservanza delle disposizioni che la capogruppo, nell’attività di direzione e coordinamento, emana per l’esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d’Italia nell’interesse della stabilità del gruppo.
- Gli amministratori della Società forniscono alla Capogruppo ogni dato ed informazione utili e necessari per consentire l’azione di indirizzo e di controllo.
Art.2 – Sede
1 La Società ha sede legale in Parabita.
Art.3 – Durata
La durata della Società è fissata fino al 31/12/2050, salvo proroga deliberata dall’Assemblea Straordinaria dei Soci.
Art.4 – Attività che costituisce l’oggetto sociale
- La Società svolge attività ausiliarie e/o strumentali a quelle della società Capogruppo o delle altre società del Gruppo, ai fini della difesa del valore dei crediti vantati dalle società del Gruppo e del concreto recupero degli stessi, nonché ai fini del legittimo conseguimento di un proprio equilibrio economico.
- La Società svolge inoltre attività non ausiliarie e/o strumentali a quelle della società del Gruppo, nel proprio esclusivo interesse, quando questo non sia incompatibile o in contrasto con gli interessi delle altre società del Gruppo.
- Svolge, in particolare, le attività appresso indicate, purché non rientranti, per tipologia o per le modalità con cui sono attuate, tra quelle che possono configurarsi come attività riservate ai soggetti che operano nel settore finanziario:
- L’acquisto di immobili o diritti reali immobiliari di qualunque genere, nell’ambito o al di fuori di procedure esecutive o concorsuali o giudiziarie in genere; la gestione degli stessi; nonché la loro eventuale alienazione alle società del Gruppo o a terzi.
- L’acquisizione della disponibilità, a qualsiasi titolo (locazione, affitto, comodato o altro), di immobili o diritti reali immobiliari; la loro gestione; nonché l’eventuale cessione di tale disponibilità alle società del Gruppo o a terzi.
- La gestione e la manutenzione di immobili di proprietà o nella disponibilità, a qualsiasi titolo, delle società del Gruppo o di terzi.
- L’assunzione di mandati per la vendita di beni immobili o altri diritti reali immobiliari; ovvero l’assunzione di mandati di acquisto, conferiti da parte di soggetti interessati a conseguire la proprietà di immobili o di diritti reali immobiliari.
- L’acquisto e la gestione, in funzione del successivo recupero, di crediti, di qualunque genere, vantati dalle società del Gruppo; nonché l’assunzione di mandati per la gestione e l’incasso di tali crediti.
- L’acquisto, la gestione e la successiva eventuale dismissione di partecipazioni e di altre attività.
- L’assunzione di partecipazioni o interessenze in società aventi oggetto affine o connesso, nonché il compimento delle altre operazioni, commerciali, industriali, mobiliari o immobiliari, necessarie o utili al conseguimento dell’oggetto sociale, ad esclusione di quelle che possono configurarsi come attività finanziarie.
Art.5 – Capitale Sociale
- Il capitale sociale è di euro 1.000.000,00 (Euro unmilionetrecentosessantaquattromila e zero centesimi), diviso in n. 2000 azioni del valore nominale di Euro 500 ciascuna.
- Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell’Assemblea straordinaria.
Art.6 – Azioni
Le azioni sono nominative e indivisibili.
Le azioni conferiscono diritto ad esprimere un voto per ciascuna di esse.
La loro trasferibilità non è soggetta ad impedimenti, all’infuori del diritto di prelazione spettante ai soci, da esercitarsi in conformità all’art. 7.
Art.7 – Diritto di prelazione
- In caso di alienazione di azioni, a ciascun socio spetta il diritto di prelazione in proporzione al numero di azioni delle quali è già titolare e per le quali abbia acquisito il diritto ad essere iscritto nel libro soci almeno cinque giorni prima di aver ricevuto la comunicazione dell’alienante.
- Il socio che intende trasferire le proprie azioni, o parte di esse, deve darne preventiva comunicazione, mediante raccomandata a.r., spedita a ciascuno degli altri soci, all’indirizzo risultante dal libro soci o all’ultimo indirizzo comunicato per iscritto. In tale comunicazione devono essere indicati il numero delle azioni che si intende alienare, il prezzo unitario richiesto.
- Nel caso in cui il socio intenda trasferire le azioni a soggetto estraneo alla società, egli, nella comunicazione di cui sopra, deve indicare anche il nome o la ragione sociale del terzo acquirente (o dei terzi acquirenti), specificando il codice fiscale, il domicilio o la sede e, se persona fisica, gli estremi anagrafici.
- Dalla comunicazione di cui ai commi precedenti, i soci hanno un termine di 30 giorni per far pervenire all’alienante, a mezzo raccomandata o telefax seguito da raccomandata, notizia della loro volontà di acquistare al prezzo indicato ed un termine di 60 giorni per dare corso al trasferimento e al relativo regolamento finanziario
- La prelazione non è validamente esercitata se la richiesta o le richieste di acquisto non coprono la totalità delle azioni offerte in cessione.
- Decorso il termine di 30 giorni di cui al quarto comma senza che la prelazione sia esercitata o validamente esercitata, il socio alienante è libero di trasferire le azioni proposte in cessione ad uno o più degli altri soci o al terzo estraneo indicato. Il trasferimento deve avvenire entro i successivi 90 giorni, ad un prezzo non inferiore a quello comunicato agli altri soci.
- L’alienazione di azioni a soci o a terzi, che avvenga senza l’osservanza delle norme di cui al presente articolo non dà diritto all’iscrizione nel libro soci relativamente alle azioni in tal modo alienate e non è opponibile alla società, salvo che tutti i soci lo consentano all’unanimità.
- Le norme di cui al presente articolo si applicano anche nel caso di trasferimento sotto qualsiasi forma, a titolo oneroso, di diritti di opzione; ma i termini di cui ai commi 4 e 6 sono ridotti di un terzo.
- Il presente articolo non si applica nel caso di trasferimento di azioni a società fiduciarie e da queste ai propri iniziali mandanti.
Art. 8 – Assemblee
- L’assemblea, ordinaria e straordinaria, viene convocata nei casi e nei modi previsti dalla legge preferibilmente presso la sede sociale; può essere convocata anche presso altro luogo, purché in Italia.
- Nei casi previsti dall’art.2367 e dal quarto comma dell’art. 2386 codice civile l’assemblea deve essere convocata presso la sede sociale.
- L’assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci a mezzo raccomandata a.r. che deve pervenire agli stessi almeno otto giorni prima della data di convocazione. L’avviso contiene l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. Se il numero dei soci è superiore a venti, la convocazione è effettuata mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica; in tal caso non si fa luogo a spedizione dell’avviso mediante raccomandata.
- Nel medesimo avviso, per il caso in cui non venga raggiunto il quorum necessario, può essere fissata l’assemblea in seconda convocazione, purchè detto avviso contenga le indicazioni prescritte dalla legge e dal presente statuto.
Art.9 – Intervento in Assemblea
Il diritto di intervenire in Assemblea è regolato dalle disposizioni di legge di tempo in tempo vigenti e dalle norme del presente statuto.
Art. 10 Rappresentanza in Assemblea
- La stessa persona non può rappresentare più di un socio.
- Si applica, per il resto, l’art. 2372 codice civile.
Art.11 – Presidenza dell’Assemblea
L’assemblea è presieduta, con le modalità di cui all’art. 2371, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in assenza, dal Vice Presidente.
Art.12 – Segretario dell’Assemblea
- Il Presidente dell’assemblea è assistito da un segretario designato dall’assemblea, anche tra i non soci.
- L’assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea, nei casi di legge o quando sia ritenuto necessario dal Presidente, è redatto da un notaio. Spetta al Presidente designare il notaio.
Art.13 – Deliberazioni dell’Assemblea
- Le votazioni vengono effettuate per alzata di mano, con prova e controprova.
- Si procede a scrutinio segreto ove anche uno solo dei soci lo richieda.
- L’assemblea ordinaria, fermo restando il quorum costitutivo previsto dalla legge per la prima convocazione, delibera a maggioranza di voti. L’assemblea straordinaria delibera con i quorum costitutivi e le maggioranze previste dagli artt. 2368 e 2369 codice civile.
- Le nomine alle cariche sociali vengono conferite a maggioranza relativa. In caso di parità di voti la nomina va al più anziano in età.
Art.14 – Consiglio di Amministrazione
- L’amministrazione spetta ad un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre e un massimo di sette membri, nominati dall’Assemblea.
- I componenti del Consiglio restano in carica per tre esercizi o per il minor periodo determinato dall’Assemblea e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio dell’ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.
- Qualora, per qualsiasi ragione la maggioranza dei Consiglieri eletti dall’Assemblea venga a cessare anticipatamente dalle sue funzioni, si intende decaduto l’intero Consiglio e il Collegio Sindacale convoca senza indugio l’Assemblea perché provveda alla nuova nomina.
Art.15 – Cause di ineleggibilità e decadenza
- Sono cause di ineleggibilità e decadenza, quelle previste dalle norme di legge vigenti.
- Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione da adottarsi con le maggioranze previste dall’art. 19 del presente statuto, verifica la sussistenza delle eventuali cause di decadenza.
Art.16 – Cariche consiliari
Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente ed un Vice Presidente. Ha facoltà, inoltre, di nominare un Segretario, anche estraneo al Consiglio stesso. Ove esso non sia nominato, le sue funzioni sono demandate a persona che di volta in volta viene indicata dal Consiglio.
Art.17 – Compenso degli amministratori
- L’eventuale assegnazione di gettoni di presenza ai Consiglieri, per la partecipazione alle sedute del Consiglio, e la determinazione della misura di tali gettoni è rimessa alla deliberazione dell’Assemblea dei soci.
- L’eventuale compenso degli amministratori investiti di cariche o incarichi particolari è determinato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.
- Ai Consiglieri spetta, in ogni caso, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’espletamento del loro mandato.
Art.18 – Adunanze del Consiglio
- Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei suoi membri, con l’indicazione degli argomenti da trattare. Esso viene convocato preferibilmente presso la sede sociale. Può essere convocato anche in altro luogo, purché in Italia.
- La convocazione è fatta dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente con telefax, telegramma o e-mail da spedire a ciascun membro del Consiglio ed ai Sindaci effettivi almeno cinque giorni prima della riunione e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.
- Nel caso in cui il Presidente lo consenta, prevedendolo nell’avviso di cui al comma precedente, è ammessa la possibilità, per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione, di intervenire con mezzi di telecomunicazione a distanza.
- In tal caso devono essere assicurate:
- la possibilità, per ciascuno dei partecipanti, di percepire adeguatamente gli eventi e lo svolgimento dell’adunanza, di intervenire, di esprimere oralmente il proprio pensiero, di visionare, ricevere e trasmettere tutta la documentazione;
- la contestualità dell’esame e della deliberazione.
- La sussistenza dei requisiti di cui al comma precedente è verificata dai Sindaci presenti all’adunanza. La mancanza anche di uno solo di tali requisiti determina l’invalidità della partecipazione del consigliere cui tale mancanza si riferisce.
- L’invalidità della partecipazione di più di un consigliere comporterà l’invalidità dell’adunanza del Consiglio di Amministrazione anche nel caso in cui sussistano i quorum costitutivi e deliberativi.
- La riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano, simultaneamente, il Presidente e il soggetto verbalizzante.
Art.19 – Deliberazioni del Consiglio
- Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri e, in difetto di convocazione, con la presenza di tutti i suoi membri e dei Sindaci effettivi. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione. A parità di voti, la proposta messa in votazione si intende non approvata.
- Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in assenza, dal Vice Presidente.
- Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art. 20 – Poteri del Consiglio
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento dell’oggetto sociale.
Art.21 – Amministratore Delegato
- Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi membri un Amministratore Delegato e attribuirgli parte dei propri poteri, determinando esattamente le materie e gli affari delegati, i limiti della delega, e le eventuali modalità di esercizio della stessa.
- 2 L’Amministratore Delegato, se nominato, è tenuto ad informare, nella prima adunanza successiva e, comunque, con periodicità non superiore a sei mesi, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale delle decisioni adottate, degli impegni assunti o degli affari compiuti nell’ambito dei poteri attribuiti e su quant’altro previsto dal quinto comma dell’art. 23 81 codice civile.
- Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, conferire ai suoi membri incarichi particolari per singoli affari o per determinate serie di affari ma, in ogni caso, per tempo limitato, rilasciando le opportune deleghe.
- Il Consiglio di Amministrazione può, infine, conferire mandati e procure anche ad estranei alla Società per il compimento di determinati atti o categorie di atti.
- Non sono delegabili, essendo riservate esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, oltre alle attribuzioni di cui all’art. 2381 codice civile, le decisioni concernenti la fissazione degli indirizzi generali di politica gestionale.
Art.22 – Rappresentanza della Società
- La rappresentanza della Società e il potere di firma di fronte a terzi e in giudizio, in sede sia giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi di Cassazione e revocazione, nonché la nomina di Avvocati e Procuratori alle liti, spettano al Presidente e, in caso di assenza o impedimento, al Vice Presidente.
- Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell’ assenza o dell’impedimento del medesimo.
- I poteri di cui al primo comma spettano inoltre, senza che ciò escluda la rappresentanza e il potere di firma del Presidente e del Vice Presidente, all’ Amministratore Delegato, se nominato, limitatamente alle materie e agli affari a lui delegati.
Art.23 – Direttori e dirigenti
Il Consiglio di Amministrazione può assumere personale dipendente. Può nominare dirigenti e un direttore, determinandone i poteri, anche di rappresentanza, nonché gli emolumenti.
Art.24 – Collegio Sindacale
- L’assemblea Ordinaria nomina, ogni tre esercizi, tre sindaci effettivi e due supplenti, designando, tra essi, il Presidente del Collegio Sindacale. I Sindaci sono rieleggibili, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio dell’ultimo esercizio della loro carica.
- Al Collegio Sindacale, oltre a quanto previsto dal Titolo V, capo V, sezione VI bis, § 3 del codice civile, è demandato il controllo contabile.
- In alternativa al Collegio Sindacale, con delibera dell’Assemblea ordinaria e nel rispetto dell’art.2409 quarter codice civile, possono essere incaricati del controllo contabile un revisore contabile o una società di revisione.
- Se viene a mancare il Presidente del Collegio Sindacale, ne esercita le funzioni, fino alla successiva Assemblea, il Sindaco effettivo più anziano d’età.
- Ai sindaci effettivi compete una retribuzione annua fissata dall’Assemblea degli azionisti al momento della loro elezione, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento della propria funzione. La retribuzione annuale è commisurata alla media stabilita nella tariffa dei dottori commercialisti. I compensi per la partecipazione alle riunioni non individuate nella tariffa sono commisurati ai minimi tariffari.
Art.25 – Cause di ineleggibilità e decadenza
Sono cause di ineleggibilità e decadenza, quelle previste dalle norme di legge vigenti.
Art.26 – Bilancio
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Al termine di ciascun esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione dell’inventario, del bilancio e della relazione sull’andamento della gestione, in conformità alla normativa vigente.
Art.27 – Destinazione degli utili
Gli utili netti risultanti dal bilancio d’esercizio, previa deduzione del 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale, nel limiti di cui all’art.2430 del codice civile sono ripartiti tra gli azionisti salvo diversa deliberazione assembleare.
Art.28 – Scioglimento della Società
Allo scioglimento della Società, l’Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinando il numero di essi, le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori, i poteri e gli eventuali emolumenti e dettando le norme per la liquidazione.